Modello EAS 2026: obblighi, esoneri e invio tardivo
Il modello EAS collega alcune agevolazioni fiscali a una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Come verificare esoneri, invii e scadenze, e quando un'omissione può ancora essere regolarizzata.
22 settembre 2026
Una copia del modello EAS senza la ricevuta di trasmissione lascia aperto un problema che, per un'associazione, può avere conseguenze fiscali. Se l'invio era dovuto e non è stato eseguito, possono essere compromesse le agevolazioni utilizzate per gli incassi dai soci. Prima di cercare un rimedio, però, occorre accertare che cosa manca davvero: il documento che prova una comunicazione già effettuata oppure la comunicazione stessa.
Nel 2026 questa verifica riguarda soprattutto le associazioni rimaste fuori dal Terzo settore e dal Registro sportivo. Gli enti del Terzo settore e le ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono infatti esonerati. Per gli altri enti, l'obbligo dipende dai regimi fiscali di cui intendono avvalersi; quando sussiste, un'omissione recente può ancora essere regolarizzabile, mentre un invio tardivo non mette automaticamente al riparo gli anni precedenti.
Il legame con le agevolazioni fiscali
Con l'EAS l'associazione comunica all'Agenzia delle Entrate informazioni sulla propria organizzazione e attività. La legge collega questo adempimento alla possibilità di beneficiare del trattamento fiscale di favore previsto per quote, contributi e determinati pagamenti dei soci. Per gli enti obbligati, dunque, conservare il modello e la ricevuta serve a documentare una delle condizioni richieste per applicare quelle regole.
Le altre condizioni restano altrettanto importanti: lo statuto deve essere conforme alla disciplina applicabile e la vita associativa deve essere effettiva. L'invio dell'EAS non trasforma da solo in un'entrata non commerciale qualsiasi somma riscossa da un socio. Una quota versata per appartenere all'associazione e un pagamento richiesto per frequentare un corso hanno natura diversa, come spiega l'approfondimento su quote e corrispettivi specifici.
Questa distinzione assume particolare rilievo nel 2026. Per gli enti con esercizio solare, le associazioni culturali rimaste fuori dal RUNTS non possono più contare sulla precedente agevolazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR per i corrispettivi delle attività rivolte ai soci. Presentare l'EAS non ripristina quel beneficio; ciò non rende però inutile il modello, perché il trattamento delle quote e quello ai fini IVA devono essere esaminati separatamente.
Chi è esonerato
Per un'associazione iscritta al RUNTS, la qualifica di ente del Terzo settore comporta l'esonero dall'EAS. Lo stesso vale, in base alla disciplina sportiva, per le ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. La verifica parte quindi dall'effettiva iscrizione e dalla sua data, conservando in archivio l'attestazione che documenta la posizione dell'ente.
La data conta soprattutto quando l'associazione ha cambiato inquadramento. Un esonero acquisito oggi non cancella automaticamente un obbligo rimasto inadempiuto in passato. Anche un ente appena costituito che intende diventare ETS deve valutare il periodo precedente all'iscrizione: una domanda al RUNTS ancora in lavorazione non equivale alla qualifica già acquisita e non giustifica, da sola, l'attesa oltre il termine dell'EAS.
Fuori dagli esoneri, le associazioni che utilizzano i regimi fiscali collegati al modello restano tenute alla comunicazione. Secondo la prassi dell'Agenzia, l'obbligo può riguardare anche un ente che incassa soltanto quote associative. L'assenza di corsi a pagamento, quindi, non è sufficiente per archiviare la questione: occorre capire quali disposizioni fiscali vengono applicate a quegli incassi.
Il primo invio e gli aggiornamenti
Quando il modello è dovuto, il primo invio deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente. Il termine parte dall'atto costitutivo, anche se le attività e gli incassi iniziano più tardi. La trasmissione è esclusivamente telematica, direttamente o attraverso un intermediario abilitato, e si conclude con una ricevuta che attesta l'acquisizione: una copia compilata o una ricevuta di scarto non dimostrano che l'adempimento sia stato completato.
Dopo il primo invio, l'EAS deve essere aggiornato se cambiano dati per i quali le istruzioni richiedono una nuova comunicazione. Il termine è il 31 marzo dell'anno successivo alla variazione, con gli eventuali slittamenti per giorni festivi. Per le modifiche avvenute nel 2025, la scadenza era quindi il 31 marzo 2026; non si tratta, invece, di un obbligo di ripresentare ogni anno lo stesso modello.
Alcune variazioni sono escluse dalle istruzioni, come il solo cambiamento del numero dei soci. Inoltre, i dati identificativi dell'ente o del rappresentante legale già aggiornati con i modelli AA5/6 o AA7/10 non devono essere comunicati una seconda volta attraverso l'EAS. La perdita dei requisiti fiscali oggetto della comunicazione segue una regola diversa: va segnalata entro 60 giorni, compilando la sezione dedicata.
Quando manca la comunicazione
Se nell'archivio non si trova la ricevuta, il primo intervento è chiederla all'intermediario che aveva curato la pratica o verificare le informazioni disponibili nei servizi dell'Agenzia. Recuperare la prova di un invio già effettuato risolve un problema documentale; se emerge che il modello non era stato trasmesso, bisogna invece ricostruire la scadenza mancata e valutare la possibilità di regolarizzazione.
Il rimedio previsto per determinate omissioni formali si chiama remissione in bonis. Consente di conservare il beneficio fiscale nonostante il mancato adempimento, purché l'associazione possedesse già i requisiti sostanziali alla scadenza originaria e non fossero intervenute contestazioni o attività di accertamento di cui avesse formale conoscenza. Entro il termine della prima dichiarazione utile occorre eseguire l'adempimento e versare contestualmente 250 euro con F24 Elide, codice tributo 8114, senza compensazione. Il solo pagamento non completa la procedura.
La «prima dichiarazione utile» è la prima dichiarazione dei redditi il cui termine scade dopo quello della comunicazione omessa. Se coincide con Redditi ENC 2026 e l'ente ha esercizio solare, il termine ordinario di riferimento è il 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato. Questa data va però collegata alla specifica omissione: non consente di recuperare indistintamente tutti gli EAS mancanti degli anni passati.
Quando il termine della remissione è già trascorso, inviare il modello resta una questione da valutare con il commercialista, senza considerare automaticamente regolarizzato il passato. Secondo la prassi dell'Agenzia, ricorrendo i requisiti il regime di favore può applicarsi alle operazioni successive all'invio tardivo, mentre il periodo precedente richiede un esame specifico delle entrate e delle agevolazioni utilizzate.
La segreteria può rendere questo esame più semplice raccogliendo in un unico fascicolo atto costitutivo, statuto, attestazioni dei registri, modelli EAS e ricevute, insieme ai rendiconti e alle registrazioni degli incassi. Da questi documenti deve risultare la successione delle date: quando è nato l'obbligo, quali comunicazioni sono state effettuate e da quando opera un eventuale esonero. È questa ricostruzione che permette al commercialista di distinguere una ricevuta da recuperare da un'omissione fiscale da affrontare.
Le fonti
- Decreto-legge 185/2008, articolo 30; Agenzia delle Entrate, provvedimento del 2 settembre 2009 e istruzioni del modello EAS.
- D.Lgs. 117/2017, articoli 89, 94 e 102; TUIR, articolo 148; Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.
- D.Lgs. 120/2023, che ha introdotto l'esonero dell'articolo 6, comma 6-bis, del D.Lgs. 39/2021.
- Agenzia delle Entrate, circolari n. 12/E e n. 45/E del 2009; risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010.
- Decreto-legge 16/2012, articolo 2, comma 1; Agenzia delle Entrate, circolare n. 38/E e risoluzione n. 110/E del 2012.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E del 2018, sull'invio tardivo; DPR 322/1998, articolo 2, sui termini dichiarativi.
Una nota importante
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza fiscale. Obbligo, esonero e possibilità di regolarizzazione dipendono dalle date, dalle iscrizioni e dalle agevolazioni utilizzate. Prima di inviare un EAS tardivo o decidere di non presentarlo, confrontati con il commercialista portando modelli, ricevute e attestazioni dei registri.
Da leggere anche
- Iscriversi al RUNTS nel 2026: gli elementi da valutare.
- Il codice fiscale dell'associazione: il modello AA5/6.
- I documenti per il commercialista: come preparare un archivio utile.