Il voto dei soci minorenni: diritti, rappresentanza e assemblee
Il diritto appartiene al socio minore, il genitore lo esercita come rappresentante legale. Regole per ETS, orientamenti per ASD e controlli nelle assemblee.
09 ottobre 2026
Quando un’associazione ammette un minorenne come socio, il suo nome entra nel libro degli associati. Alla convocazione dell’assemblea, però, può nascere un dubbio: quel socio può votare? E, se non ha ancora la capacità di agire, chi esercita il diritto in suo nome? La risposta parte dal rapporto con l’associazione e dal ruolo di chi rappresenta legalmente il ragazzo.
Negli ETS, il socio minorenne non può essere escluso dal voto soltanto per l’età, secondo l’interpretazione del Ministero del Lavoro. Anche per le ASD, un autorevole orientamento del CONI riconosce l’esercizio tramite il genitore. È rappresentanza legale: il diritto appartiene al figlio e chi lo rappresenta lo esercita in suo nome. L’obbligo dell’associazione riguarda la possibilità di partecipare alle decisioni, non la presenza obbligatoria della famiglia a ogni assemblea.
Prima del voto, la qualità di socio
Il diritto di voto deriva dalla qualità di socio: riguarda il rapporto tra la persona e l’associazione. Il primo controllo è quindi l’ammissione del ragazzo, da ricostruire attraverso la procedura applicabile e i documenti dell’ente. Nelle associazioni sportive, il tesseramento presso una federazione o un ente di promozione costituisce un rapporto distinto e non è il fondamento del voto nell’assemblea dei soci.
Se il minore è stato ammesso, il socio è lui. Il genitore non acquista la stessa qualità per aver firmato la domanda, pagato una quota o accompagnato il figlio alle attività. La sua posizione nell’assemblea deve dunque essere identificata correttamente: può intervenire come rappresentante del figlio e, se è anche socio a titolo personale, avere una posizione associativa propria e distinta.
L’elenco per l’assemblea deve dunque partire dai soci e dai loro requisiti di voto. I genitori che li rappresentano vanno identificati come tali, senza attribuire loro una qualità associativa che non hanno.
Le indicazioni per gli ETS
Per le associazioni del Terzo settore, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la minore età non giustifica la privazione dei diritti partecipativi del socio. Il voto viene esercitato da chi ha la rappresentanza legale. La nota del 2019 affronta il tema nell’ambito delle APS; quella del 2021 lo riprende nella disciplina degli enti associativi del Terzo settore.
Il ragazzo resta soggetto alle altre condizioni legittime previste per gli associati. Essere minorenne non elimina, per esempio, la necessità di verificare l’anzianità richiesta per votare. Allo stesso tempo, la semplice presenza nello statuto di una clausola che esclude tutti i minori non basta a renderla compatibile con la disciplina dell’ente.
L’orientamento per le ASD
Per le ASD, il riferimento è anche il parere n. 2/2023 della Sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport. Il Collegio affronta il contrasto tra le formulazioni che richiamano la maggiore età e i principi di democraticità, uguaglianza e partecipazione. La conclusione ammette l’esercizio del voto da parte del genitore che rappresenta il figlio.
Si tratta di un parere interpretativo, non di una legge che ordina indistintamente a tutte le associazioni di raccogliere procure. Per un’ASD, però, escludere sistematicamente i soci minori è una scelta da riesaminare alla luce di questo orientamento e delle regole applicabili. Una clausola dubbia va verificata con un professionista e con l’organismo affiliante prima che produca contestazioni sull’assemblea.
Queste conclusioni non vanno trasferite senza verifica a ogni associazione estranea al Terzo settore e allo sport dilettantistico. Per gli altri enti occorre individuare la disciplina e le disposizioni statutarie effettivamente applicabili.
Rappresentanza e delega sono diverse
Nella delega ordinaria, un socio incarica un’altra persona di rappresentarlo secondo le regole dell’assemblea. Il genitore, invece, interviene per un potere che deriva dalla legge: il minore non deve conferirgli una procura né firmare una delega per attribuirgli quel titolo. Anche l’eventuale requisito che il delegato sia socio va tenuto distinto dalla rappresentanza legale del figlio.
La segreteria deve verificare l’identità della persona e il suo titolo a rappresentare il ragazzo. Può documentare il controllo con una dichiarazione e acquisire gli elementi necessari quando emergano limitazioni o provvedimenti particolari. La separazione dei genitori, un loro disaccordo o la presenza di un tutore richiedono attenzione alla situazione concreta; non si risolvono chiedendo una firma generica al minore.
Il riconoscimento del voto non equivale, inoltre, all’eleggibilità a ogni carica. Assumere un incarico con responsabilità amministrative richiede una verifica diversa. Anche la possibilità del ragazzo di intervenire nella discussione va distinta dalla modalità con cui viene espresso formalmente il voto.
Convocazioni, presenze e conteggi
La convocazione deve consentire l’esercizio dei diritti del socio minore attraverso chi lo rappresenta. Nell’elenco delle presenze indica il ragazzo e, separatamente, la persona intervenuta per lui: il voto resta attribuito al socio, non diventa un nuovo voto personale del genitore.
Un esempio ipotetico, riferito a un’associazione ETS: una madre rappresenta due figli, entrambi soci e aventi diritto al voto. Le posizioni rappresentate sono due. Se anche lei è socia avente diritto, la sua posizione personale è una terza. La presenza di entrambi i genitori per lo stesso figlio, invece, non crea due voti del ragazzo. Nei conteggi occorre quindi distinguere le persone fisicamente presenti dai soci validamente rappresentati.
Per verificare i quorum, individua prima tutti i soci aventi diritto secondo la disciplina dell’ente, compresi i minori. Distingui poi questo totale dai soci presenti o validamente rappresentati in quella assemblea e applica le soglie previste per la convocazione e la deliberazione. Un elenco automatico limitato ai maggiorenni può essere incompleto: controlla i conteggi prima dell’assemblea e documentali nel verbale.
Una gestione corretta comincia così dal libro soci e arriva al risultato della votazione attraverso passaggi documentati. Il genitore deve poter capire in quale veste partecipa; la segreteria deve poter spiegare a chi appartiene ciascun voto.
Le fonti
- D.Lgs. 117/2017, articolo 24: assemblea delle associazioni ETS
- Ministero del Lavoro, nota n. 1309 del 6 febbraio 2019
- Ministero del Lavoro, nota n. 18244 del 30 novembre 2021
- Collegio di Garanzia dello Sport, parere n. 2/2023, depositato il 29 settembre 2023
- D.Lgs. 36/2021, articolo 7: ordinamento interno delle ASD
- Codice civile, articolo 320: rappresentanza dei figli
Una nota importante
Le modalità di partecipazione dipendono dalla disciplina dell’ente e dai poteri effettivi del rappresentante. Per clausole che escludono i minori, controversie tra genitori o deliberazioni contestate, verifica il caso con un professionista; per le conseguenze fiscali, confrontati con il commercialista.