Compensi sportivi 2026: come pagare istruttori e collaboratori senza sbagliare
Le soglie a 5.000 e 15.000 euro, la CU, il nuovo codice ESENZSPORT, il bonus 50% INPS e l'autocertificazione: la guida chiara per chi gestisce una ASD.
13 marzo 2026
Prima di pagare un istruttore, una ASD deve sapere quale rapporto ha instaurato e quanto il collaboratore ha già percepito nell'anno. Lo stesso compenso può non generare imposte sul reddito e richiedere comunque contributi previdenziali o una certificazione fiscale.
Nel lavoro sportivo dilettantistico le soglie di 5.000 e 15.000 euro hanno funzioni diverse. Confonderle porta a trattenute sbagliate, a versamenti omessi o alla convinzione che sotto un certo importo non serva alcun adempimento.
Il contratto viene prima delle soglie
La riforma del lavoro sportivo distingue lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa e lavoro autonomo. La scelta dipende dalle caratteristiche reali della prestazione e dai requisiti della disciplina sportiva, non soltanto dall'importo concordato.
Non ogni persona pagata da un'associazione è un lavoratore sportivo. Occorre verificare il ruolo e le mansioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 36/2021. Per le collaborazioni amministrativo-gestionali esiste una disciplina specifica, contenuta nell'articolo 37: non basta chiamare “sportivo” il compenso di chi lavora in segreteria.
Una volta individuato il rapporto, l'associazione può definire gli adempimenti: contratto, comunicazioni, iscrizioni previdenziali, modalità di pagamento e certificazione dei compensi. Questo passaggio va organizzato con il consulente che segue il lavoro e la contabilità dell'ente.
Due limiti, due calcoli
La soglia di 5.000 euro riguarda la previdenza dei lavoratori sportivi dilettantistici autonomi e dei collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS. La contribuzione si applica sulla parte del compenso che supera la franchigia. Non è una regola da estendere automaticamente ai dipendenti, che hanno un diverso inquadramento previdenziale.
La soglia di 15.000 euro riguarda invece il trattamento fiscale dei compensi di lavoro sportivo nell'area dilettantistica. Fino a questo importo annuo i compensi non concorrono alla base imponibile ai fini fiscali; oltre il limite, diventa imponibile la parte eccedente.
Per entrambe le verifiche contano gli importi percepiti dal lavoratore presso tutti i committenti interessati, non soltanto quelli pagati dalla tua associazione. Per questo la dichiarazione aggiornata del collaboratore deve accompagnare il calcolo del singolo pagamento.
I contributi fino al 2027
Per i rapporti interessati dalla Gestione separata è prevista una riduzione temporanea dell'imponibile pensionistico. Dopo aver individuato la parte che supera i 5.000 euro, fino al 31 dicembre 2027 i contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti si calcolano sul 50% di quella parte.
Ipotizziamo, come esempio, una collaborazione sportiva con 8.000 euro annui complessivi e nessun altro compenso rilevante. La franchigia previdenziale lascia 3.000 euro eccedenti; l'imponibile pensionistico agevolato è di 1.500 euro. Questo non significa che tutte le componenti contributive si dimezzino.
Imposte e Certificazione Unica
L'esenzione fiscale fino a 15.000 euro non elimina la necessità di documentare i compensi. Per una co.co.co. sportiva la Certificazione Unica va predisposta anche quando l'importo resta sotto i 5.000 euro: la franchigia contributiva non è una soglia generale di esonero dalla CU.
Il trattamento delle ritenute dipende dal rapporto. Una co.co.co. segue le regole dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; una prestazione professionale segue quelle del lavoro autonomo, con le eventuali disposizioni del regime fiscale del professionista. Non esiste una ritenuta d'acconto unica da applicare a qualsiasi compenso sportivo.
Va inoltre tenuto distinto l'anno del pagamento da quello della certificazione. La CU 2026 riguarda i compensi corrisposti nel 2025; per i compensi pagati nel 2026 si farà riferimento alla CU 2027 e alle relative istruzioni.
Il codice ESENZSPORT nella fattura elettronica
Quando il lavoratore sportivo opera come professionista, può essere necessario emettere fattura. Dal 15 maggio 2026 le specifiche tecniche prevedono l'indicazione “ESENZSPORT” nel campo TipoDato del blocco AltriDatiGestionali, per segnalare compensi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 36, comma 6.
Questa indicazione non è un nuovo codice Natura IVA e non determina da sola il trattamento IVA della prestazione. L'esclusione dalle imposte sul reddito e le regole sulla fattura devono essere valutate separatamente. La segreteria riceve e conserva il documento; la compilazione compete al soggetto che lo emette, con il supporto del proprio professionista.
Prima di effettuare il pagamento
Il controllo più utile consiste nel collegare contratto, compensi già percepiti e importo da liquidare. Il consulente può così individuare l'eventuale superamento delle franchigie e calcolare contributi e ritenute sul rapporto effettivo.
Conserva insieme la dichiarazione aggiornata del lavoratore, il prospetto del pagamento e la prova dell'accredito. Se il collaboratore lavora anche per altre associazioni, chiedi che comunichi tempestivamente gli importi rilevanti: il limite annuo non si azzera cambiando committente o stagione.
I rimborsi ai volontari e i premi sportivi richiedono una valutazione distinta. Usarli per sostituire il compenso di un rapporto di lavoro non cambia la natura della prestazione.
Le fonti
- Decreto legislativo 36/2021, articolo 35: trattamento previdenziale
- Agenzia delle Entrate: lavoro sportivo e Certificazione Unica
- Federazione Italiana Pallacanestro: specifiche della fattura elettronica e ESENZSPORT
- Agenzia delle Entrate: specifiche tecniche SdI, versione 1.9.1
Una nota importante
Le aliquote e gli adempimenti dipendono da contratto, posizione previdenziale e regime fiscale del lavoratore. Prima del pagamento, fai verificare il prospetto dal consulente del lavoro o dal commercialista.