Tesserati Tesserati
Fiscalità e adempimenti

Cosa cambia per la tua associazione nel 2026: guida alle nuove regole fiscali

Dal 1° gennaio 2026 cambiano IVA, regime 398, Onlus e RUNTS. Le tre novità principali, le scadenze e dieci controlli da portare in direttivo.

02 gennaio 2026

Cosa cambia per la tua associazione nel 2026: guida alle nuove regole fiscali

Dal 2026 la fiscalità degli enti del Terzo settore entra nella fase pienamente operativa. Per un'associazione, però, la conseguenza non è uguale in ogni caso: contano l'iscrizione al RUNTS, la categoria dell'ente e la natura delle attività che producono entrate.

Il primo controllo riguarda quindi la posizione dell'associazione. Un ETS, una ASD esterna al RUNTS e un'associazione culturale non iscritta non possono applicare indistintamente le stesse agevolazioni. Anche imposte sui redditi e IVA devono essere esaminate separatamente.

Gli ETS e la nuova disciplina fiscale

Per gli enti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2026 si applica pienamente la disciplina fiscale del Titolo X del Codice del Terzo settore. Per gli esercizi non coincidenti con l'anno solare, occorre considerare il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Il nuovo quadro richiede di distinguere le entrate e di valutare la natura fiscale delle attività. Quote associative, donazioni, contributi e corrispettivi di servizi non sono voci equivalenti. L'espressione “senza scopo di lucro” descrive un vincolo dell'ente, ma non rende automaticamente non commerciale ogni operazione.

Per le attività di interesse generale, la regola di base dell'articolo 79 considera non commerciali quelle svolte gratuitamente o con corrispettivi che non superano i costi effettivi. La verifica deve comprendere i costi imputabili alle attività, anche indiretti e generali, secondo la disciplina e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

La classificazione della singola attività e la qualifica fiscale complessiva dell'ente sono due verifiche collegate ma distinte. Per applicarle servono registrazioni che permettano di ricostruire entrate, costi e loro destinazione, insieme al controllo del commercialista.

APS, ODV e regime forfettario

Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato possono utilizzare, quando ne ricorrono i requisiti, il regime forfettario dell'articolo 86. Nel 2026 la soglia è di 85.000 euro di ricavi commerciali percepiti nel periodo d'imposta precedente, ragguagliati al periodo.

La soglia riguarda i ricavi delle attività commerciali, non tutte le entrate dell'ente. Il regime è riservato alle categorie previste e richiede la scelta e gli adempimenti applicabili; non è un beneficio automatico per qualsiasi associazione iscritta al RUNTS.

Per gli altri ETS non commerciali va valutato il diverso regime dell'articolo 80, se utilizzabile. Le due discipline non devono essere confuse soltanto perché entrambe prevedono una determinazione forfettaria del reddito.

Le associazioni esterne al RUNTS

Restare fuori dal Registro non è vietato, ma dal 2026 occorre verificare quali disposizioni siano ancora utilizzabili dalla propria categoria. In particolare, le associazioni culturali esterne al RUNTS non possono più applicare ai propri corrispettivi specifici la decommercializzazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR prevista prima della riforma. Questo non rende commerciale, da solo, il versamento della normale quota associativa.

La quota versata per essere socio non va confusa con il prezzo di una prestazione. Un corso a pagamento rivolto agli associati non può essere considerato non commerciale soltanto perché tutti i partecipanti hanno una tessera: va individuato il trattamento previsto per quel tipo di ente e attività.

Il regime della legge 398/1991 resta un riferimento per ASD e SSD che ne rispettano i requisiti, compresi il limite di ricavi commerciali e la corretta opzione. Per gli enti sportivi che assumono anche la qualifica di ETS, il Codice esclude invece l'applicazione di questo regime. Non va presentata la 398 come il regime generale di tutte le associazioni senza scopo di lucro.

L'IVA segue un calendario diverso

Il passaggio di determinate operazioni associative dal regime di esclusione IVA a quello di esenzione è stato rinviato al 1° gennaio 2036. Questo rinvio non sospende la nuova fiscalità degli ETS sulle imposte sui redditi e non rende tutte le attività associative estranee all'IVA.

La segreteria deve quindi registrare le causali in modo preciso, così che il professionista possa attribuire il trattamento corretto. Una stessa descrizione generica per quota, corso e donazione rende più difficile questo lavoro e non protegge da una riqualificazione fiscale.

La fine del regime ONLUS

L'Anagrafe unica delle ONLUS è stata soppressa dal 1° gennaio 2026. Per gli enti interessati, il termine del 31 marzo 2026 riguardava la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS o, per il percorso dell'impresa sociale, al Registro delle imprese. Non era necessario che l'ufficio avesse già concluso l'iscrizione entro quella data.

La scadenza è ormai trascorsa. La nota ministeriale n. 6665 del 28 aprile 2026 chiarisce che una domanda tardiva può essere esaminata, ma il mancato rispetto del termine comporta le conseguenze previste sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio incrementale, previa richiesta di parere al Ministero. Non va descritta come una perdita automatica di tutto il patrimonio dell'ente.

Rendiconti e aggiornamenti nel RUNTS

Il deposito ordinario di bilanci e rendiconti nel RUNTS va effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per un ente con esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 il termine ordinario era il 29 giugno 2026, non una scadenza universale del 30 giugno.

Dal 2026 è disponibile anche il modello E per il rendiconto per cassa aggregato degli ETS ammessi con entrate fino a 60.000 euro. Per gli enti con anno solare è utilizzabile a partire dal rendiconto dell'esercizio 2026; non sostituisce retroattivamente qualsiasi documento relativo al 2025.

Gli aggiornamenti dei dati del Registro seguono regole proprie. Il termine annuale del 30 giugno per i dati di associati, volontari e lavoratori, quando vi sono variazioni da comunicare, non è una scadenza generale per modificare lo statuto di tutte le associazioni.

Il controllo da fare adesso

Per verificare la gestione 2026, prepara statuto, posizione nei registri, rendiconto precedente ed elenco delle entrate per tipologia. Su questa base il commercialista può valutare la qualifica fiscale, i regimi utilizzabili e gli eventuali adempimenti da correggere.

La segreteria deve poi tradurre la valutazione in registrazioni coerenti: distinguere quote e corrispettivi, collegare i costi alle attività e conservare gli atti che documentano le scelte. L'aggiornamento fiscale diventa così una procedura applicabile ai pagamenti e ai documenti dell'anno.

Le fonti

Una nota importante

La guida è aggiornata al 9 ottobre 2026. Le scadenze già trascorse sono riportate per consentire la verifica degli adempimenti, non come termini ancora aperti. Per il trattamento fiscale della tua associazione e le eventuali regolarizzazioni, confrontati con il commercialista.

Da leggere anche