Rimborsi ai volontari sportivi: quando fanno scattare la soglia dei 15.000 euro
Con la circolare 7/E del 7 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi forfetari ai volontari sportivi concorrono al superamento della soglia di 15.000 euro prevista per i compensi di lavoro sportivo. Cosa cambia in pratica per chi gestisce una ASD.
18 agosto 2026
Se la tua associazione paga rimborsi forfetari ai volontari e allo stesso tempo riconosce compensi a istruttori e tecnici, c'è un collegamento tra le due cose che conviene conoscere bene. Non è una novità normativa in senso stretto: la regola esisteva già. Quello che è cambiato ad agosto è che l'Agenzia delle Entrate ha spiegato con due esempi numerici come va applicata, e il risultato sorprende più di un dirigente.
Il documento è la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, che raccoglie sette chiarimenti sulla fiscalità dello sport dilettantistico dopo la riforma del D.Lgs. 36/2021.
Cosa può ricevere un volontario sportivo
Il punto di partenza è l'articolo 29 del D.Lgs. 36/2021. Il volontario sportivo mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro nemmeno indiretti. Le sue prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno da chi ne beneficia.
Restano possibili due tipi di rimborso, che è bene non confondere.
Il rimborso di spese documentate. Il volontario anticipa una spesa, porta il giustificativo, l'associazione gli restituisce quanto ha speso. Nessun limite particolare, purché la spesa sia reale e documentata.
Il rimborso forfetario fino a 400 euro mensili. Introdotto dalla riscrittura dell'articolo 29, comma 2, permette di riconoscere una somma senza giustificativi, anche per attività svolte nel comune di residenza del volontario. Ha però un perimetro molto più stretto di quanto si creda: è ammesso solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva (anche paralimpici), dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.A.
Qui casca la maggior parte delle associazioni. Il forfetario dei 400 euro non copre l'attività ordinaria: gli allenamenti settimanali, il lavoro di segreteria, la gestione dei centri estivi non sono manifestazioni o eventi sportivi riconosciuti. Usarlo per remunerare di fatto un'attività continuativa significa esporsi alla riqualificazione del rapporto come lavoro sportivo, con tutte le conseguenze del caso.
Da tenere presenti anche due aspetti operativi:
Diverse federazioni hanno precisato nelle proprie delibere che il limite dei 400 euro è riferito al singolo volontario e non all'ente che eroga. Se la stessa persona fa volontariato per più realtà, serve una sua dichiarazione su quanto ha già ricevuto nel mese.
Gli enti che erogano rimborsi forfetari devono comunicare nominativi e importi attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il volontario ha svolto l'attività.
Di quali compensi stiamo parlando
Prima di arrivare alla soglia conviene chiarire a cosa si applica, perché è il punto su cui si fa più confusione. La risposta breve: dipende da chi è la persona e cosa fa, non da come viene documentato il pagamento.
Chi. L'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 individua come lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara. È lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge, verso corrispettivo, mansioni rientranti tra quelle necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici del proprio ente affiliante, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Verso chi. La prestazione deve essere resa a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RASD, oppure di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite (anche paralimpici), CONI, CIP e Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato.
Con quale contratto. Qui sta il punto che genera più equivoci: la forma non conta. Il compenso può nascere da lavoro subordinato, da collaborazione coordinata e continuativa o da lavoro autonomo, con o senza partita IVA. La circolare 7/E lo ha confermato proprio per il lavoro subordinato, osservando che la norma parla di "compensi di lavoro sportivo" senza distinguere la tipologia contrattuale.
Nella pratica di un'associazione piccola il caso più frequente non è affatto quello dell'istruttore con partita IVA: è la collaborazione coordinata e continuativa sportiva, con una persona che non ha partita IVA e per cui le comunicazioni passano dal RASD. Chi ha partita IVA esiste, ma segue anche regole proprie: la ritenuta prevista dall'articolo 25 del DPR 600/1973 si applica solo sulla parte eccedente i 15.000 euro, previa autocertificazione, e per chi è in regime forfettario il coefficiente di redditività si applica ai soli compensi che superano la soglia, mentre l'importo complessivo rileva per la verifica del limite di accesso al regime.
Due figure da non confondere con il lavoratore sportivo:
I collaboratori amministrativo-gestionali dell'articolo 37 (segreteria, tesseramento, contabilità di base) non sono lavoratori sportivi, ma la norma estende loro le stesse franchigie: la soglia dei 15.000 euro vale anche per loro. Cambiano altre cose, tra cui l'obbligo assicurativo INAIL.
Il volontario dell'articolo 29 non è un lavoratore sportivo e non percepisce compensi. Ed è proprio qui che nasce il chiarimento di cui parliamo in questo articolo.
La soglia dei 15.000 euro, in due righe
L'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino a 15.000 euro complessivi all'anno. Sopra quella cifra, concorre a formare il reddito solo la parte eccedente.
Due precisazioni che valgono sempre:
La soglia è della persona, non dell'associazione. Si sommano tutti i compensi sportivi percepiti nell'anno solare, anche da enti diversi.
Per questo l'articolo 36, comma 6-bis, prevede che il lavoratore sportivo rilasci a ogni pagamento un'autocertificazione con l'ammontare già percepito nell'anno. È lo strumento che permette all'associazione di non applicare la ritenuta in modo consapevole.
Discorso a parte per la soglia previdenziale di 5.000 euro prevista dall'articolo 35, comma 8-bis, che segue regole proprie: chiedi al tuo commercialista come si combina con la tua situazione.
Il chiarimento di agosto: i due mondi si toccano
La legge dice che i rimborsi forfetari ai volontari non formano reddito, ma concorrono al superamento della soglia di non imponibilità dei 15.000 euro. Detto così è astratto. La circolare 7/E lo traduce in due esempi.
Primo caso. La persona ha già percepito 16.000 euro di compensi di lavoro sportivo nell'anno e riceve un rimborso forfetario di 350 euro. La soglia è già stata superata, quindi l'intero rimborso di 350 euro assume rilevanza fiscale.
Secondo caso. La persona ha percepito 14.800 euro di compensi sportivi e riceve un rimborso forfetario di 380 euro. Il totale arriva a 15.180 euro: sono fiscalmente rilevanti i 180 euro che eccedono la soglia.
L'Agenzia ha inoltre precisato che, quando la soglia è già stata superata per effetto di altri compensi di lavoro autonomo sportivo, sull'importo del rimborso si applica la ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 25 del DPR 600/1973.
Perché è un problema pratico più che teorico
Nella maggior parte delle associazioni piccole, chi riceve un rimborso forfetario a un torneo di fine stagione è la stessa persona che durante l'anno allena o dà una mano come tecnico. E spesso lo fa anche per un'altra ASD del territorio.
L'associazione che eroga i 350 euro del torneo, da sola, non ha modo di sapere che quella persona ha già superato i 15.000 euro altrove. Se non lo chiede.
Ecco perché il chiarimento, apparentemente tecnico, si traduce in una cosa molto concreta: l'autocertificazione va raccolta anche quando paghi un rimborso forfetario, non solo quando paghi un compenso.
Cosa fare in pratica
Una lista breve di cose che conviene sistemare prima dell'avvio della stagione.
Adotta un regolamento interno dei rimborsi, approvato dal consiglio direttivo, che distingua i rimborsi documentati da quelli forfetari e individui le attività e le tipologie di spesa ammesse, in coerenza con le linee guida del tuo organismo affiliante.
Raccogli l'autocertificazione a ogni pagamento, sia per i compensi sia per i rimborsi forfetari, e conservala.
Tieni un prospetto cumulativo per persona, non per singolo pagamento. È l'unico modo per accorgersi in tempo che stai per superare la soglia.
Non usare il forfetario per l'attività ordinaria. Se una persona lavora con continuità, è un lavoratore sportivo, non un volontario.
Non dimenticare la comunicazione al RASD entro la fine del mese successivo al trimestre.
Verifica le linee guida del tuo organismo affiliante: le tipologie di attività e di spesa rimborsabili in via forfetaria sono individuate da ciascuna federazione o ente di promozione.
Gli altri sei chiarimenti della circolare, in breve
La 7/E affronta altri punti che vale la pena conoscere.
La soglia dei 15.000 euro vale anche per il lavoro subordinato. La norma parla di "compensi di lavoro sportivo" senza distinguere la forma contrattuale. L'agevolazione opera quindi per lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa e lavoro autonomo. Sulla parte eccedente tornano le regole ordinarie della categoria di reddito.
IRAP: confermata l'esclusione fino a 85.000 euro anche per le collaborazioni amministrativo-gestionali. Era un dubbio ricorrente, perché quelle collaborazioni non sono propriamente lavoro sportivo. L'interpretazione dell'Agenzia è favorevole agli enti sportivi.
Le SSD devono guardare due volte allo statuto. Uno statuto conforme al D.Lgs. 36/2021 non basta per accedere alle agevolazioni dell'articolo 148 del TUIR: serve integrare le clausole degli articoli 7 e 8 del decreto con il divieto di distribuzione indiretta di utili richiesto dall'articolo 148, comma 8, del TUIR. Lo stesso principio vale ai fini IVA.
Prestazioni sportive esenti IVA e semplificazione degli adempimenti. Per le operazioni esenti previste dall'articolo 36-bis del D.L. 75/2023, è possibile avvalersi della dispensa dagli adempimenti prevista dall'articolo 36-bis del DPR 633/1972, previa opzione. La dispensa riguarda solo le operazioni esenti: per le altre restano gli obblighi ordinari.
La cessione del contratto di un atleta a una società professionistica è soggetta a IVA. Non è una prestazione strettamente connessa alla pratica sportiva, perché il beneficiario effettivo non è l'atleta ma la società che acquisisce il diritto alle prestazioni.
Raccolte fondi e attività commerciali connesse: agevolazione anche per le SSD. L'agevolazione dell'articolo 25, comma 2, della legge 133/1999 è utilizzabile sia dalle ASD sia dalle SSD, comprese quelle in forma di società di capitali o cooperativa. Restano le condizioni: opzione per il regime della legge 398/1991, non più di due eventi all'anno, limite complessivo di 51.645,69 euro.
Le fonti
Agenzia delle Entrate, circolare n. 7/E del 7 agosto 2026
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, articoli 25, 29, 35, 36 e 37
DPR 29 settembre 1973, n. 600, articolo 25
TUIR (DPR 917/1986), articolo 148
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 36-bis
D.L. 75/2023, articolo 36-bis
Legge 133/1999, articolo 25, comma 2
Una nota importante
L'articolo che hai letto ha uno scopo divulgativo: non è una consulenza legale, fiscale o finanziaria. Quello che trovi qui sopra è il quadro normativo generale alla data di pubblicazione, ma ogni associazione fa storia a sé: la forma giuridica, l'organismo di affiliazione, il regime fiscale applicato e il tipo di attività svolta cambiano in modo sensibile gli adempimenti che servono davvero. Prima di impostare i rimborsi ai volontari o i contratti dei collaboratori della tua associazione, parlane con il tuo commercialista di fiducia o con un consulente specializzato in fiscalità sportiva, e verifica le linee guida del tuo organismo affiliante.
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