Rimborsi ai volontari sportivi: quando fanno scattare la soglia dei 15.000 euro
Con la circolare 7/E del 7 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi forfetari ai volontari sportivi concorrono al superamento della soglia di 15.000 euro prevista per i compensi di lavoro sportivo. Cosa cambia in pratica per chi gestisce una ASD.
18 agosto 2026
Una ASD riconosce un rimborso forfetario a un volontario per un evento sportivo. Prima di pagarlo deve conoscere anche i compensi di lavoro sportivo che quella persona ha percepito altrove: il rimborso può contribuire al superamento della soglia fiscale annua di 15.000 euro.
La circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell'Agenzia delle Entrate illustra il calcolo con due esempi. Per applicarli correttamente occorre però verificare prima che il volontariato sia compatibile con gli altri rapporti della persona e che il rimborso rispetti tutte le condizioni previste.
Cosa può ricevere un volontario sportivo
L'articolo 29 del D.Lgs. 36/2021 definisce il volontariato sportivo come attività personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro nemmeno indiretti. Le prestazioni del volontario non possono essere retribuite.
La norma ammette rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte, nel limite complessivo di 400 euro mensili per persona. La somma non è un compenso liberamente erogabile a chi aiuta l'associazione: è ammessa soltanto in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli organismi indicati nell'articolo 29.
Servono inoltre le apposite deliberazioni degli organismi competenti, che individuano attività di volontariato e tipologie di spesa ammesse. Un regolamento interno dell'ASD non può sostituire questo presupposto.
Il limite considera anche i rimborsi ricevuti da altri enti. Prima di pagare, raccogli quindi una dichiarazione sulle somme già percepite nel mese e verifica l'evento, l'attività svolta e la deliberazione applicabile.
La continuità dell'attività non trasforma da sola un volontario in lavoratore: il volontariato può comprendere anche formazione, didattica e preparazione degli atleti. Il forfetario, però, non può essere usato per pagare un lavoro né per rimborsare indistintamente tutte le attività ordinarie fuori dal perimetro degli eventi riconosciuti.
Gli enti eroganti devono comunicare nominativi e importi attraverso il RASD, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il volontario ha svolto l'attività.
Le restituzioni di spese effettive documentate richiedono una verifica distinta: il giustificativo non rende automaticamente ammessa qualsiasi spesa. Non vanno confuse con il forfetario dell'articolo 29, che è l'oggetto del chiarimento fiscale qui esaminato.
I compensi a cui si applica la soglia
La soglia riguarda i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo. Per identificarli contano la prestazione, il soggetto per cui viene svolta e i requisiti previsti dalla normativa, non il solo nome dato al pagamento.
L'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 individua atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara. Comprende inoltre gli altri tesserati che, verso corrispettivo, svolgono le mansioni necessarie all'attività sportiva previste dai regolamenti tecnici, con esclusione di quelle amministrativo-gestionali.
La prestazione deve essere resa a favore dei soggetti previsti dalla norma, tra cui gli enti sportivi iscritti al RASD e gli organismi dell'ordinamento sportivo. La soglia fiscale non consente di qualificare come lavoro sportivo qualunque incarico svolto in una ASD.
Il rapporto può essere subordinato, una collaborazione coordinata e continuativa oppure autonomo. La circolare 7/E conferma che la franchigia dei 15.000 euro si applica anche al lavoro subordinato. La forma contrattuale resta però importante per la categoria di reddito, gli adempimenti e la tassazione della parte eccedente.
I collaboratori amministrativo-gestionali dell'articolo 37 non sono lavoratori sportivi, ma la norma estende alle collaborazioni che disciplina le franchigie previste. I volontari dell'articolo 29, invece, non ricevono compensi: il problema esaminato dalla circolare è come i loro rimborsi forfetari si combinano con redditi di lavoro sportivo percepiti dalla stessa persona.
La soglia dei 15.000 euro
L'articolo 36, comma 6, stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fiscale fino a 15.000 euro complessivi nell'anno. Sopra tale importo, diventa imponibile la parte eccedente.
La soglia appartiene alla persona, non alla singola associazione: bisogna considerare i compensi percepiti da tutti gli enti nell'anno solare e i rimborsi forfetari che concorrono al suo superamento.
Per i compensi, il comma 6-bis richiede un'autocertificazione all'atto del pagamento sull'ammontare già percepito nell'anno. Questa informazione permette di determinare la quota ancora non imponibile e il trattamento della parte eccedente.
La soglia previdenziale di 5.000 euro dell'articolo 35, comma 8-bis, è distinta da quella fiscale. Anche il coordinamento con tale soglia va verificato con il consulente, senza usare i 15.000 euro come limite unico per ogni adempimento.
Il chiarimento di agosto: rimborsi e compensi si sommano
La circolare illustra il caso di chi riceve un rimborso forfetario come volontario e ha già percepito compensi di lavoro autonomo sportivo da altri enti. Gli esempi presuppongono che il volontariato sia legittimamente svolto: il calcolo fiscale non risolve una possibile incompatibilità del rapporto.
Primo esempio della circolare. La persona ha percepito 16.000 euro di compensi nell'anno e riceve un rimborso forfetario di 350 euro. Poiché la soglia è già superata, l'intero rimborso di 350 euro concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Secondo esempio della circolare. I compensi già ricevuti sono 14.800 euro e il rimborso è di 380 euro. Il totale arriva a 15.180 euro: la parte fiscalmente rilevante è di 180 euro.
Per queste fattispecie di lavoro autonomo, l'Agenzia indica l'applicazione della ritenuta d'acconto dell'articolo 25 del DPR 600/1973 sulla quota imponibile. Non bisogna trasferire automaticamente tale meccanismo a ogni tipologia contrattuale, che conserva la propria disciplina.
Le conseguenze pratiche
L'ASD che eroga il rimborso conosce i propri pagamenti, ma non quelli effettuati altrove. Senza un'informazione aggiornata dalla persona può quindi considerare non imponibile una somma che, nel calcolo complessivo, supera già la soglia.
La circolare precisa che, per applicare la non imponibilità al momento del rimborso forfetario, occorre acquisire l'autocertificazione del percipiente sulle somme ricevute nell'anno. La verifica va fatta anche quando paghi il rimborso, non soltanto quando corrispondi un compenso.
Il prospetto interno dei pagamenti e la dichiarazione svolgono funzioni complementari: il primo ricostruisce ciò che ha erogato l'ente, la seconda informa sulle somme percepite anche dagli altri soggetti.
Cosa fare in pratica
Prima del pagamento, collega i controlli sul rapporto a quelli sull'evento e sugli importi:
- Verifica la compatibilità del volontariato. Controlla eventuali rapporti retribuiti e la posizione della persona rispetto agli enti interessati.
- Identifica evento e deliberazione applicabile. Accerta il riconoscimento e le attività e spese ammesse al forfetario. Un regolamento interno può organizzare la procedura, ma non ampliare il perimetro di legge.
- Controlla il limite mensile. Considera quanto ricevuto dalla persona anche da altri enti.
- Raccogli l'autocertificazione al pagamento. Verifica il totale annuo rilevante per la soglia fiscale e conserva la dichiarazione.
- Applica il trattamento della quota imponibile. Concorda con il commercialista ritenute e adempimenti in base alla categoria di reddito.
- Comunica i dati al RASD. Rispetta il termine della fine del mese successivo al trimestre di svolgimento dell'attività.
Non usare il rimborso per remunerare un incarico. Se la prestazione è retribuita, bisogna inquadrare correttamente il rapporto, anziché ricondurlo al volontariato attraverso la causale del pagamento.
Gli altri sei chiarimenti della circolare, in breve
La 7/E affronta altri punti che vale la pena conoscere.
La soglia dei 15.000 euro vale anche per il lavoro subordinato. La norma parla di "compensi di lavoro sportivo" senza distinguere la forma contrattuale. L'agevolazione opera quindi per lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa e lavoro autonomo. Sulla parte eccedente tornano le regole ordinarie della categoria di reddito.
IRAP: esclusione dei compensi inferiori a 85.000 euro annui anche per le collaborazioni amministrativo-gestionali. Era un dubbio ricorrente, perché quelle collaborazioni non sono propriamente lavoro sportivo. L'interpretazione dell'Agenzia è favorevole agli enti sportivi.
Le SSD devono verificare con attenzione lo statuto. Uno statuto conforme al D.Lgs. 36/2021 non basta per accedere alle agevolazioni dell'articolo 148 del TUIR: serve integrare le clausole degli articoli 7 e 8 del decreto con il divieto di distribuzione indiretta di utili richiesto dall'articolo 148, comma 8, del TUIR. Ai fini IVA occorre verificare separatamente i requisiti della disciplina applicabile.
Prestazioni sportive esenti IVA e semplificazione degli adempimenti. Per le operazioni esenti previste dall'articolo 36-bis del D.L. 75/2023, è possibile avvalersi della dispensa dagli adempimenti prevista dall'articolo 36-bis del DPR 633/1972, previa opzione. La dispensa riguarda solo le operazioni esenti: per le altre restano gli obblighi ordinari.
La cessione del contratto di un atleta a una società professionistica è soggetta a IVA. Non è una prestazione strettamente connessa alla pratica sportiva, perché il beneficiario effettivo non è l'atleta ma la società che acquisisce il diritto alle prestazioni.
Raccolte fondi e attività commerciali connesse: agevolazione anche per le SSD. L'agevolazione dell'articolo 25, comma 2, della legge 133/1999 è utilizzabile sia dalle ASD sia dalle SSD, comprese quelle in forma di società di capitali o cooperativa. Restano le condizioni: opzione per il regime della legge 398/1991, non più di due eventi all'anno, limite complessivo di 51.645,69 euro.
Le fonti
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 7/E del 7 agosto 2026
- D.Lgs. 36/2021, articolo 29: volontariato sportivo
Una nota importante
Questa guida ha finalità divulgative. Prima di impostare rimborsi e rapporti di lavoro, verifica con un consulente la compatibilità delle posizioni, le deliberazioni dell'organismo sportivo e il trattamento fiscale e previdenziale applicabile. Gli esempi della circolare riguardano le specifiche fattispecie descritte e non attribuiscono una facoltà generale di sommare lavoro e volontariato nello stesso ente.