Premi sportivi 2026: quando si applica la ritenuta del 20%
L'esenzione del 2026 cambia il trattamento dei piccoli premi agli atleti. La soglia di 300 euro si controlla per ente e beneficiario: superarla comporta la ritenuta del 20% sull'intero importo.
09 ottobre 2026
Nel 2026 i piccoli premi agli atleti dilettanti possono essere pagati senza la ritenuta del 20%, ma l'esenzione ha un limite che incide direttamente sui conti delle associazioni. I 300 euro previsti dalla misura riguardano il totale dei premi rilevanti erogati dallo stesso ente al medesimo atleta. Quando quel totale viene superato, l'imposta si applica all'intero importo, compresi i premi sui quali inizialmente non era stata effettuata alcuna trattenuta.
La misura vale per i pagamenti dal 28 marzo al 31 dicembre 2026 agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, alle condizioni previste dalla legge. Richiede perciò un controllo dei pagamenti già effettuati, oltre alla verifica della natura della somma: i premi riconosciuti per un risultato sportivo seguono una disciplina diversa dagli importi che fanno parte della retribuzione di un lavoratore, anche quando il contratto li chiama «premi».
Il premio e il compenso
La disciplina dei premi sportivi riguarda le somme che ASD, SSD e gli altri soggetti individuati dalla legge, tra cui CONI, CIP e organismi sportivi, versano ai propri tesserati, atleti e tecnici dell'area dilettantistica, per risultati nelle competizioni e per i raduni delle squadre nazionali previsti dalla norma. Per riconoscere un pagamento di questo tipo devono risultare il legame con la manifestazione e il motivo della premiazione, documentabili attraverso il regolamento della gara, il risultato e l'assegnazione del premio.
Un importo aggiuntivo pattuito nel contratto dell'allenatore in caso di promozione ha invece origine nel rapporto di lavoro: è una parte variabile del compenso e viene tassato insieme alla retribuzione secondo le regole applicabili a quel rapporto. Chiamarlo premio non permette di scegliere la ritenuta del 20% o l'esenzione fino a 300 euro. La stessa distinzione esclude che pagamenti fissi e periodici possano essere trattati come premi soltanto cambiandone la causale.
Per i premi che rientrano nella disciplina, il prelievo ordinario è una ritenuta del 20% a titolo d'imposta, che esaurisce la tassazione della somma per il beneficiario. Sul lordo di 500 euro, per esempio, l'imposta è di 100 euro: se viene trattenuta dal premio, l'atleta riceve 400 euro e l'associazione versa gli altri 100 all'Erario. La legge consente anche all'ente di sostenere l'imposta senza trattenerla dal premio, una scelta da definire prima del pagamento perché incide sul costo della premiazione.
La regola ordinaria comprende anche i tecnici, mentre l'esenzione temporanea del 2026 menziona gli atleti. Un premio di 250 euro a un allenatore, dunque, non diventa automaticamente esente perché è inferiore alla soglia: in assenza di un diverso chiarimento applicabile, il criterio prudente è mantenere il 20%, sempre dopo aver verificato che si tratti di un premio e non di una somma dovuta in base al contratto di lavoro.
Il totale erogato all'atleta
Il funzionamento della soglia emerge quando lo stesso atleta riceve più premi dalla stessa associazione. Supponiamo che gli vengano assegnati 200 euro a maggio e altri 150 a settembre, senza precedenti premi da quell'ente e con tutti i requisiti dell'esenzione. Il primo pagamento avviene senza ritenuta; con il secondo, però, il totale arriva a 350 euro e l'imposta dovuta diventa di 70 euro, pari al 20% dell'intera somma. Limitare il prelievo ai soli 50 euro oltre la soglia porterebbe a una trattenuta errata di 10 euro.
Il superamento del limite obbliga quindi a considerare anche quanto è già stato pagato. Se i 70 euro vengono recuperati interamente sul premio di settembre, l'atleta riceve altri 80 euro: i due pagamenti netti ammontano complessivamente a 280 euro, mentre 70 euro sono destinati all'Erario. Il recupero della ritenuta sul primo premio va gestito con il commercialista e spiegato nella documentazione del secondo pagamento, perché il beneficiario possa comprendere la differenza tra la somma assegnata e quella ricevuta.
Il conteggio resta riferito a ciascun ente erogante. Se invece i 200 euro provengono da un'associazione e i 150 da una federazione, i due soggetti effettuano controlli separati. All'interno della stessa associazione, al contrario, devono essere riuniti anche i premi amministrati da sezioni o persone diverse: la divisione interna delle attività non modifica chi eroga le somme.
La ricostruzione richiede una cautela ulteriore se esistono premi pagati prima del 28 marzo. Su quei pagamenti l'esenzione non opera e le indicazioni sul loro ingresso nel conteggio dei 300 euro non coincidono. Prima di pagare un nuovo premio senza ritenuta, occorre perciò raccogliere gli importi dell'intero anno e far definire al commercialista il criterio di cumulo, senza azzerare automaticamente il totale alla data di entrata in vigore della misura.
Il pagamento e le dichiarazioni
Per l'associazione, il calcolo della ritenuta deve poggiare su un prospetto aggiornato dei premi di ciascun beneficiario, con codice fiscale, qualifica, tesseramento, manifestazione, risultato, date e importi. Da queste registrazioni si ricavano sia il totale annuale sia quello relativo al periodo dell'esenzione; dalla quietanza devono invece risultare il premio lordo, l'eventuale ritenuta e il netto pagato. Se si applica l'esenzione, va richiamato l'articolo 9 del decreto-legge 38/2026. Per un atleta minorenne il premio resta attribuito al ragazzo, mentre nella sottoscrizione interviene chi lo rappresenta.
L'ente che opera la ritenuta provvede poi al versamento con F24, codice tributo 1047, ordinariamente entro il giorno 16 del mese successivo, tenendo conto degli slittamenti applicabili. Le registrazioni contabili devono permettere di collegare la somma pagata all'atleta a quella versata all'Erario: il premio lordo, il pagamento netto e la ritenuta sono parti della stessa operazione.
Per questi premi non è prevista la Certificazione Unica; le somme assoggettate a ritenuta richiedono invece gli adempimenti dichiarativi con il modello 770. Per i pagamenti del 2026 andranno utilizzate le istruzioni della dichiarazione da presentare nel 2027, anche per stabilire se e come riportare i premi esenti. La stessa attenzione alle date servirà per le premiazioni successive al 31 dicembre: l'esenzione ha carattere temporaneo e, senza nuove disposizioni, non può essere estesa all'anno seguente.
Le fonti
- D.Lgs. 36/2021, articolo 36, comma 6-quater; DPR 600/1973, articolo 30.
- Decreto-legge 38/2026, articolo 9, convertito dalla legge 88/2026; testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026.
- CONI, comunicazione del 30 marzo 2026, con le indicazioni sul cumulo annuale.
- Agenzia delle Entrate, risposta del 21 agosto 2025 alla consulenza giuridica richiesta dal CONI, su premi, compensi e obblighi dichiarativi.
- Agenzia delle Entrate, codice tributo 1047 e scadenzario dei versamenti delle ritenute sui premi.
Una nota importante
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza fiscale. L'applicazione dipende dalla natura del pagamento, dal beneficiario e dalle date. Per il cumulo dei premi anteriori al 28 marzo, i premi ai tecnici e gli adempimenti del sostituto d'imposta, concorda la procedura con il commercialista e verifica le indicazioni del tuo organismo sportivo.
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